DPCM 13 ottobre 2020

OBBLIGO DELLA MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

L'obbligo non è previsto:  

a)   per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b)   per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c)   per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

È fortemente raccomandato l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 

ATTIVITÀ SPORTIVE

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

Lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute.

Sono vietate le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

 

ATTIVITÀ SOCIALI

Le manifestazioni pubbliche sono consentite soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali necessarie.

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati; il numero massimo per gli spettacoli all'aperto è di 1000 spettatori e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone.

 

VIAGGI D'ISTRUZIONE

Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Sono consentite le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio.

 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo.

Restano consentite la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Per le attività professionali si raccomanda che:

a)   siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile;

b)   siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;

c)   siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile.

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